Organi di governo dell'Associazione sono:
a) L'Assemblea Generale;
b) il Comitato di Coordinamento;
c) il/la Presidente;
d) i/le Revisor*
L'Assemblea Generale
Art. 9
L'Assemblea Generale è composta:
a) dai/dalle delegat* per ciascuna chiesa membro secondo l'art. 6 comma c);
b) dai/dalle componenti il Comitato;
c) dai/dalle Pastor*, missionari/rie, evangelisti, operatori e operatrici diaconali aderenti all'Associazione;
d) dai/dalle Pastor* o responsabili locali;
e) da un/una delegat* del Circuito delle Chiese Valdesi e Metodiste, a condizioni di reciprocità.
All'Assemblea intervengono altresì, con voce consultiva: tutti i credenti delle chiese, Gruppi, Opere, Movimenti, Missioni, i rappresentanti del MFEB, FDEI, FGEI, presenti in zona.
Possono intervenire nei lavori dell'Assemblea, con voce consultiva, uno/a o più rappresentanti del C.E. o di organismi operativi dell'UCEBI.
Art. 10
L'Assemblea dell'Associazione:
a) Discute e approva la Relazione del Comitato sull'attività svolta;
b) fissa le linee programmatiche dell'attività dell'Associazione e di cui all'art. 2 e impartisce al Comitato le opportune direttive per l'attuazione;
c) approva il rendiconto economico dell'Associazione e il bilancio preventivo di spesa;
d) delibera dell'ingresso o della cessazione dei membri aderenti e la sospensione dal voto dei membri ordinari;
e) elegge a scrutinio segreto il/la Presidente con 3/5 dei voti in prima votazione e a maggioranza relativa nella successiva, e gli altri componenti del Comitato, a scrutinio segreto ed a maggioranza relativa;
f) elegge a scrutinio segreto due revisori/e effettivi/e e uno/a supplente;
g) istituisce, qualora lo ritenga necessario, delle Commissioni di lavoro per progetti dell'Associazione o delle Chiese membro;
h) esamina ed approva le proposte e i suggerimenti da presentare all'UCEBI sugli argomenti di maggiore rilevanza che interessano le Chiese associate;
i) istituisce eventuali Albi delle persone che operano negli ambiti di sua competenza;
j) approva e modifica articoli al presente Statuto/Regolamento.
Convocazione Assemblea
Art. 11
L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni due anni e in via straordinaria, ogni qualvolta il Comitato ne ravvisa l'opportunità o ne riceva domanda da almeno un quinto delle Chiese associate. È convocata dal/dalla Presidente con avviso contenente l'ordine dei lavori, da inviarsi almeno trenta giorni prima della data della riunione. L'avviso di convocazione è inviato anche al C.E. dell'UCEBI per conoscenza.
Costituzione dell' Assemblea e deliberazioni
Art. 12
L'Assemblea è validamente costituita quando è presente:
a) la maggioranza delle Chiese membro, ancorché rappresentate da un solo delegato;
b) ci sia almeno un terzo delle persone di cui ai commi b), c), d), e) di cui all'art. 9.
Le deliberazioni sono prese col voto della maggioranza relativa dei votanti.
Seggio e svolgimento dei lavori
Art. 13
L'Assemblea elegge tra i suoi componenti, a maggioranza relativa, il Seggio composto dal/dalla Presidente e un/una Segretari*.
Non possono far parte del Seggio dell'Assemblea i componenti del Comitato uscente.
I lavori si svolgono secondo l'ordine fissato nell'avviso di convocazione o modificato con il consenso della maggioranza.
Dei lavori dell'Assemblea viene redatto verbale a cura di un/una Segretari* designat* dall'Assemblea.
Allo svolgimento dell'Assemblea si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Regolamento dell'UCEBI.
Il Comitato di Coordinamento
Art. 14
Il Comitato di Coordinamento è composto dal/dalla Presidente e quattro consiglier*, dei quali un* Pastore/a ove è possibile e, a condizione di reciprocità, dal/dalla rappresentante del Consiglio del XIV Circuito delle chiese valdesi e metodiste. I membri non Pastore devono essere membri, ciascuno, appartenenti a chiese diverse.
I componenti il Comitato di Coordinamento durano in carica da un'Assemblea all'altra e sono rieleggibili per non più di tre volte consecutive.
Qualora nel corso del biennio vengano meno uno o più consiglieri, essi sono sostituiti da quello o da quelli che li seguono immediatamente nell'ordine dei voti ricevuti.
Nella sua prima riunione il Comitato di Coordinamento elegge tra i Consiglieri un* cassier* e un/una segretari* verbalista.
Compiti del Comitato di Coordinamento
Art. 15
Il Comitato di Coordinamento è l'organo esecutivo dell' Associazione e in particolare:
a) esegue le deliberazioni dell'Assemblea ed attua i programmi operativi da questa approvati;
b) promuove iniziative per la realizzazione dei fini dell'Associazione e prepara i progetti per il lavoro comune;
c) sollecita e coordina i contatti tra le Chiese associate;
d) cura i rapporti con l'UCEBI, formula le proposte e i suggerimenti da presentare al C.E. e ad organismi operativi dell'UCEBI e redige i pareri da questi richiesti;
e) riceve e presenta all'Assemblea con il proprio parere, le domande di adesione;
f) invita quando opportuno, alle proprie riunioni, i responsabili delle Commissioni istituite dall'Assemblea;
g) stabilisce annualmente le quote di contribuzione a carico di ciascuna Chiesa associata secondo le proprie possibilità contributive;
h) promuove e coordina iniziative per la cura della diaspora e delle chiese senza Pastore/a;
i) tiene gli albi che l'Assemblea istituisce;
j) designa il delegato al/i Circuito/i delle chiese valdesi e metodiste, a condizione di reciprocità.
Art. 16
Il Comitato si riunisce ogni qualvolta il/la Presidente ne ravvisa l'opportunità e comunque ogni trimestre.
Perché il Comitato possa validamente deliberare è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti con diritto di voto. Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza assoluta.
Art. 17
Il/La Presidente rappresenta l'Associazione nei confronti dell'UCEBI, nei collegamenti tra le chiese e nei rapporti con terzi; convoca l'Assemblea; convoca il Comitato; cura i rapporti con l'UCEBI; esegue le decisioni del Comitato; adotta i provvedimenti urgenti, sottoponendoli a ratifica del Comitato; autorizza i pagamenti; cura l'archivio.
Il Presidente è coadiuvato dal/dalla segretari* verbalista nella cura della documentazione, della corrispondenza e dell'archivio; e dal/dalla cassier*: nella tenuta della contabilità, nella redazione del conto economico e nelle operazione di cassa. In caso di temporaneo impedimento il/la Presidente è sostituit* dal/dalla consiglier* elett* con il maggior numero di voti.
I Revisori
Art. 17 bis
a) l'Assemblea Generale dell'ACEB/PB in sessione ordinaria, a scrutinio segreto e in un'unica votazione, elegge due revisor* effettivi e un* supplente;
b) durano in carica due anni e sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi;
d) l'incarico di Revisor* è incompatibile con la funzione di qualsiasi incarico nel Comitato di Coordinamento ACEB/PB;
e) i Revisori hanno voce consultiva.
Compiti dei Revisori
Art. 17 ter
a) esaminano l'operato del Comitato di coordinamento, di tutte le attività e dei servizi propri dell'Associazione, del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo;
b) presentano all'Assemblea Generale dell'ACEB/PB una relazione sull'andamento della gestione e sulla situazione finanziaria dell'ACEB/PB.
TITOLO IV - LE RISORSE FINANZIARIE
Finanze
Art. 17 quater
L'Associazione si finanzia con i contributi delle chiese, secondo il principio di proporzionalità in base a quanto deciso dal Comitato di coordinamento e con eventuali offerte di coloro che intendono concorrere al sostegno delle attività dell'Associazione.
In caso di donazioni di beni immobili, gli stessi andranno intestati all'ente Patrimoniale dell'UCEBI. In ogni caso, i beni donati all'Associazione saranno amministrati conformemente alla volontà dei donatori o donatrici.
TITOLO V - I RAPPORTI ESTERNI DELL'ASSOCIAZIONE
Collaborazione BMV
Art. 18
L'Associazione stabilisce un rapporto di collaborazione territoriale con il Circuito delle chiese valdesi e metodiste e si attiene, per quanto la riguarda, alle deliberazioni dell'Assemblea-Sinodo del 1990.
Collabora nelle iniziative che sono state concordate in comune.
Rapporti con altre chiese ed Enti diversi
Art. 18 bis
L'Associazione intrattiene rapporti di fraternità e di comunione con le altre chiese evangeliche presenti nel territorio. Con deliberazione assembleare, oppure a cura del Comitato, collabora con le iniziative promosse da chiese evangeliche, ovvero da associazioni o enti presenti nel territorio che richiedono la presenza e il contributo degli evangelici.
L'Associazione partecipa agli incontri di carattere ecumenico e li organizza, tenendo presenti le sensibilità locali. Su questo decide il Comitato, su mandato dell'Assemblea.
TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Recessione
Art. 19
L'appartenenza alI'Associazione può cessare:
a) per iniziativa di un suo membro: i membri deII'Associazione che intendono recedere dovranno notificare per iscritto tale decisione, motivandola, all'Assemblea tramite il Comitato;
b) per iniziativa dell'Associazione, tramite il Comitato, quando un membro aderente non si attiene ai principi di fede e ai fini dell'Associazione. Tale decisione deve essere approvata dall'Assemblea con almeno 2/3 dei voti.
Modifiche
Art. 20
Le proposte di modifica al presente Statuto/Regolamento, dovranno essere presentate all'Assemblea, tramite il Comitato, da almeno tre Chiese membro ovvero dallo stesso Comitato e con l'appoggio di una Chiesa membro.
Per l'approvazione della modifica è necessario il voto favorevole di almeno 2/3 dell'Assemblea validamente costituita.
Art. 21
Il presente Statuto/Regolamento, ha validità e operatività dall'Assemblea del 24/09/2022; sostituisce il precedente Statuto/Regolamento dell'Associazione.
Nel caso in cui si presentino casi regolativi non previsti dal presente Statuto, si fa riferimento ai paralleli del Regolamento dell'UCEBI o agli usi previsti nelle chiese battiste.
Il presente Statuto, composto di n. 21 articoli, è stato approvato nell'Assemblea dell'Associazione del 24/09/2022.
Il presente Statuto entra in vigore al momento della chiusura dell'Assemblea che ne ha approvato le modifiche e annulla il precedente Regolamento in uso.
Validità operativa dall'Assemblea 24/09/2022
Gravina in Puglia (Ba)