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ANNO XII - 25 Settembre 2018
"Portate i pesi gli uni degli altri e adempirete così la legge di Cristo" (Galati 6:2)
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SCUOLA



Vademecum

ad uso degli alunni (e genitori) che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica (IRC) e che intendono difendere la laicità della scuola pubblica contro ogni forma di ingerenza da parte di autorità civili e religiose

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
·      
Costituzione della repubblica (artt. 2, 3, 7, 8, 19, 20, 21, 30, 33 34);

·
    Concordato Stato – Chiesa cattolica 1984;
·  
   Intese tra lo Stato e le confessioni acattoliche.

Occorre partire dai principi fondamentali sanciti dall’ordinamento Costituzionale sanciti dalla Corte Costituzionale con la fondamentale sentenza n. 203/1989, laddove, premessa l’affermazione che «i principi supremi dell’ordinamento costituzionale hanno una valenza superiore rispetto alle altre norme o leggi», sono stati affermati i seguenti principi:

·      la laicità dello Stato è principio supremo che definisce la forma di Stato;
·      vanno sempre salvaguardati i principi di libertà religiosa, in un regime di pluralismo confessionale e culturale;
·      la libertà religiosa va intesa anche nella accezione negativa di libertà dalla religione;
·      la libertà di coscienza, propria di uno Stato laico, impone che l’ordinamento, di fronte  all’IRC, ha il dovere di tutelare le libertà ed i valori sottesi all’art. 19 della Costituzione, oltre                            che le libertà educative di cui all’art. 30 della Costituzione.

Da queste premesse la Corte Costituzionale ha fatto discendere:

·      la affermazione della assoluta facoltatività dell’IRC;
·      la conseguenza che la scelta di avvalersene determina l’obbligo di frequentarlo, mentre,  per quanti decidono di non avvalersene, l’alternativa è uno stato di non obbligo;
·      che l’imposizione di una alternativa o di qualsivoglia attività sostitutiva è dunque inconcepibile.

Intese tra lo Stato e le Confessioni religiose acattoliche; Sentenza Corte della Costituzionale n. 13/91;
Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione (MPI) del 9/5/91.

All’inizio di ogni anno scolastico alunni e genitori (per i minori) devono presentare al Dirigente scolastico il modulo ministeriale, fornito dalla scuola, con il quale:

·      scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica (Allegato A);
·      nel caso in cui abbiano scelto di non avvalersi, scegliere (allegato B) se optare per:
·      attività didattiche e formative;
·      attività di studio o ricerca individuali;
·      possibilità di non svolgere alcuna attività (e quindi) di lasciare la scuola (in concomitanza dell’ora di religione cattolica).

Tale ultima possibilità è stata infine affermata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 13/1991, laddove è stato riconosciuto che «alla stregua dell’attuale organizzazione scolastica è innegabile che lo Stato di non obbligo può comprendere tra le altre possibilità anche la scelta di assentarsi o allontanarsi dall’edificio della scuola».

Tali sentenze, introducendo il principio di facoltatività, hanno modificato profondamente l’impostazione data dal MPI con le sue circolari degli anni 1985-1987, che si muovevano in un'ottica di “opzionalità”.
Dunque, la scelta di non avvalersi non produce alcun obbligo.
«La previsione di altro insegnamento obbligatorio verrebbe a costituire condizionamento per quella interrogazione della coscienza, che deve essere conservata attenta al suo unico oggetto: l'esercizio della libertà costituzionale di religione»;
«lo stato di non obbligo ha la finalità di non rendere equivalenti e alternativi l'insegnamento della religione cattolica ed altro impegno scolastico, per non condizionare dall'esterno della coscienza individuale l'esercizio di una libertà costituzionale...»;

«Lo stato di non obbligo vale dunque a separare il momento dell'interrogazione di coscienza... da quello delle libere richieste individuali all'organizzazione scolastica.»

Soprattutto nella scuola media inferiore e superiore è opportuno presentare al Dirigente Scolastico una richiesta di collocare – ove possibile – l’ora di religione all’inizio o alla fine dell’orario di giornata, onde consentire agli alunno o genitori che l’hanno prescelto, di realizzare pienamente il diritto ad uscire dalla scuola.
Nella scuola materna o dell’infanzia ove non sia possibile o agevole lasciare la scuola, deve essere preteso che gli alunni non avvalentisi non siano collocati in altre classi o custoditi da personale parascolastico, ma che siano assistiti da un insegnante apposito che eserciti, nell’analogo spazio di tempo, una funzione comunque educativa.
Le attività didattiche formative devono avere la stessa dignità di ogni altra attività organizzata dalla scuola. Non è legittimo aggregare gli alunni a quelli  di altre classi, che svolgono le normali attività didattiche; non è consentito trasformare a posteriori una scelta in un’altra.
Deve essere rispettato il diritto dei non avvalentisi ad organizzare il proprio tempo libero – coincidente con l’ora di religione – secondo le modalità più autonome in modo da favorire una reale possibilità di percorsi di apprendimento liberi ed alternativi.
I non avvalentisi e/o i loro genitori possono chiedere che sia loro destinata un’aula per lo svolgimento di attività che abbiano raggiunto un certo numero di aderenti.
La Circolare Ministeriale 368/85 prevede comunque, anche nei casi in cui è prevista la iscrizione d’ufficio, «il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi» e precisa che «il capo d’istituto è tenuto a far pervenire agli aventi diritto il modulo prescritto».
Le attività per i non avvalentisi non possono essere condizionate in alcun modo.  
Legittimamente le attività dei non avvalentisi possono avere ad oggetto analisi ed approfondimenti di temi già trattati nell’ambito delle discipline curricolari, ovvero corsi di sostegno o recupero delle stesse discipline.
Possono essere svolti corsi di informatica o inglese sia che tali discipline facciano o non facciano parte dei corsi curricolari.  

Atteso il descritto quadro di principi e garanzie da osservare all’atto della facoltà di scegliere se avvalersi e non avvalersi e nell’esercizio dei conseguenti diritti, sono da denunciare la illegittimità
dei comportamenti che a titolo di esempio si riportano:

·      mancata organizzazione delle attività previste dal modulo ministeriale e scelte dai genitori.
·      consegna di moduli di scelta modificati unilateralmente dai Dirigenti scolastici;
·      tentativi di convincere i genitori a cambiare la scelta espressa;
·      impedimento a cambiare la scelta da un anno all’altro;
·      impedimento a lasciare la scuola in corrispondenza dell’ora di religione;
·     collocazioni orarie dell’IRC che impediscono di usufruire della possibilità di uscita dalla scuola, in particolare nella scuola materna ed elementare;
·      svolgimento di atti di culto in orario scolastico;
·      utilizzo dell’ora di religione per esercitazioni o compiti in classe di altre discipline, vanificando, così, le attività alternative eventualmente già predisposte o organizzate dai non
      avvalentisi.                            
·      diffusione all’interno delle scuole di materiale di “propaganda” di attività parrocchiali,  di visite pastorali, di pellegrinaggi etc.
·      consegna di pagelle contenenti la valutazione dell’insegnamento della religione cattolica e di cosiddette attività alternative.

Protocollo addizionale al Nuovo Concordato (recepito con l. 121/85)

·      lo Stato italiano non può elevare una religione o un culto (per quanto esso sia diffuso tra i cittadini) a religione o culto
      ufficiale di Stato; pertanto la religione cattolica non è più la“sola” religione di Stato;  
·      l’insegnamento della religione cattolica avviene nel rispetto della libertà di coscienza e della libertà educativa dei genitori (artt. 19 e 30 della Costituzione);

Decreto legislativo 297/94, art. 309, IV comma

Per l'insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae.
Tale disposizione ribadisce la natura facoltativa dell’IRC, la cui valutazione non deve essere inclusa nella normale pagella e non può essere in alcun modo presa in considerazione ai fini della media dei voti o del profitto complessivo dello studente.

Tutela della privacy (Decreto legislativo 2003, n. 196)

La attuazione di politiche comuni e lo sforzo di coordinamento nell’organizzazione di attività formative ed educative “collettive ” pone delicati problemi relativi alla tutela della riservatezza dei dati e delle informazioni sensibili, quali sicuramente sono quelli concernenti le scelte o gli orientamenti religiosi.
In particolare potrebbe capitare che nell’ambito della predisposizione di attività di questo genere si renda opportuno contattare e coordinare gli studenti non avvalentisi di una determinata zona, o che frequentano diversi istituti, ciò al fine di organizzare iniziative comuni o condividere attività ed esperienze.
In tal caso gli istituti scolastici richiesti di fornire i nominativi degli studenti o dei genitori potrebbero negare simili informazioni, opponendo la tutela della privacy e la riservatezza dei dati in loro possesso.
Al riguardo va precisato che presso tutti gli uffici pubblici, dal primo gennaio 2007, dovrebbe essere in vigore uno specifico regolamento attuativo della privacy, tale da disciplinare le modalità di conservazione, gestione ed erogazione dei dati sensibili.
Tale regolamento dovrebbe disciplinare anche i casi in cui potrebbe essere interesse dei soggetti di cui si difende la privacy essere “scoperti” e contattati.
In simili ipotesi potrebbe essere previsto che il contatto sia stabilito dal soggetto che detiene i dati sensibili (l’istituto scolastico) al quale gli interessati potrebbero rilasciare per iscritto l’autorizzazione a svelare i propri nominativi e recapiti in favore dei richiedenti in specifiche e determinate ipotesi.
Ove tali modalità non siano contemplate dal Regolamento attuativo, le stesse o altre misure aventi analoga finalità, dovranno essere attuate dal capo d’Istituto, in attuazione dei diritti e delle prerogative dei non avvalentisi, ed il rifiuto di collaborazione da parte dello stesso potrà essere rimosso con l’esercizio del diritto di accesso e/o con la denuncia all’Autorità di Garanzia della Privacy.
Non è ammissibile lo svolgimento di atti di culto in orario scolastico (sent. TAR Emilia Romagna n. 250/93; sent. TAR Veneto 334/95, secondo cui le messe o comunque atti di culto non sono ammessi in orario di lezione).

Problemi aperti dall’Ordinanza Ministeriale Fioroni (n. 26 del 15 marzo 2007)

Tale ordinanza attribuisce un credito scolastico agli alunni che si avvalgono dell’IRC, prevedendo che ai consigli di classe in cui si attribuisce il credito scolastico da riconoscere ai fini del voto dell’esame di Stato partecipi a pieno titolo anche l’insegnante di religione, che dunque, per questa via ha il potere di influire sulla misura del credito stesso e quindi sul complessivo voto d’esame.
Avverso la medesima ordinanza è stato proposto ricorso innanzi al TAR del Lazio, attualmente in attesa di decisione di merito dopo l’esaurimento della fase cautelare. Quest’ultima ha visto l’iniziale concessione della sospensiva del provvedimento da parte del TAR e la revoca di tale sospensiva ad opera del Consiglio di Stato, al quale era ricorso il Ministro.
Per quanto concerne invece coloro che hanno scelto di assentarsi dalla scuola per partecipare ad attività formative in ambito extrascolastico è prevista solo la possibilità di far valere queste attività, ove debitamente certificate, come crediti formativi, in presenza di determinati requisiti.
E’ auspicabile che il TAR annulli, in sede di merito, il provvedimento, considerato che la norma realizza una ingiusta discriminazione a favore di chi ha scelto un insegnamento come l’IRC che ha natura di materia facoltativa e che per la sua natura catechistica e per le condizioni in cui è approntato (insegnanti nominati d’intesa con l’ordinario diocesano) non dovrebbe influire in alcun modo sul profitto degli alunni.
Ragionando sull’ipotesi della sua permanenza in vigore, vale la pena di rilevare che l’Ordinanza riconosce in teoria che «anche i docenti delle attività didattiche e formative alternative abbiano le stesse prerogative ai fini del riconoscimento del credito in questione» (art. 8, comma 13).
Si dovrebbe pertanto agire in modo da favorire il riconoscimento dei crediti scolastici anche agli studenti che hanno scelto di non fare l’ora di religione. A tale scopo, ferma la necessità di certificare le diverse attività svolte, dovrebbero essere adeguatamente sensibilizzati i Capi d’Istituto e gli operatori in genere (insegnanti, membri dei Consigli di Istituto, organizzazioni sindacali) affinché in sede di applicazione della stessa Ordinanza sia preferita una interpretazione quanto più possibile estensiva, tale da ridurne l’impatto potenzialmente discriminatorio.
In particolare, l’attribuzione del credito anche a coloro che hanno svolto attività certificate e/o certificabili nell’ambito della scuola, in luogo dell’ora di Religione, dovrebbe derivare dal riconoscimento del valore “didattico” delle diverse attività esercitate dai non avvalentisi, con l’ausilio diretto o indiretto di un insegnante (per esempio le varie forme di approfondimento di argomenti di rilevanza culturale o sociale, anche per effetto della organizzazione di eventi come conferenze, incontri, seminari con la partecipazione di specialisti o comunque di ospiti esterni alla scuola).
Napoli/Roma, dicembre 2007


Associazione 31 Ottobre
PER UNA SCUOLA LAICA E PLURALISTA PROMOSSA DAGLI EVANGELICI ITALIANI









 

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